FIR: insufficienti le modifiche apportate, impensabili i termini previsti per comunicare la modifica dell’IBAN. Ci batteremo affinché anche l’ultimo risparmiatore avente diritto ottenga il dovuto indennizzo

Sono stati approvati in data 22 giugno gli emendamenti alla legge n. 145/2018 istitutiva del FIR e ss.mm. contenuti nella legge di conversione del Dl 1151 “Enti Locali”, che dovranno essere ora ratificati dal Senato.

Modifiche che presentano numerose criticità e carenze. Siamo convinti, infatti, che tali novità non siano ancora sufficienti a tutelare efficacemente i risparmiatori, ma ci vorrebbe ben altro:
• Bisogna far rientrare nella procedura ordinaria per ottenere l’indennizzo quei cittadini che hanno, incolpevolmente, commesso degli errori nella dichiarazione relativa al possesso dei requisiti reddituali e/o patrimoniali richiesti per l’accesso alla procedura;
• Deve essere riconosciuto il diritto all’indennizzo a chi è stato escluso a causa di un errore dell’Agenzia delle Entrate, che ha in maniera inesatta calcolato il patrimonio mobiliare con riferimento al nucleo familiare e non considerando, invece, la situazione patrimoniale del singolo;
• Deve essere riconosciuto integralmente l’indennizzo: sono numerosi, infatti, i risparmiatori che si son visti liquidare importi inferiori a quanto dovuto, senza aver ricevuto, da parte della Commissione Tecnica di Consap, l’indicazione del calcolo effettuato, nonostante lo avessero più volte richiesto;
• L’indennizzo deve giungere in tempi congrui: ci sono ancora risparmiatori in attesa della liquidazione degli importi dovuti, seppure nell’area riservata del portale dedicato sia indicato, da molto tempo, lo stato della pratica “in liquidazione”.
Inoltre, è impensabile porre come termine ultimo per comunicare la modifica dell’IBAN a cui recapitare gli indennizzi al 31 luglio 2023, in piena estate, senza una attenta e capillare informazione e, nella migliore delle ipotesi, con circa un mese di preavviso. Questo rischia di portare, da un lato, a una mancata informazione ai cittadini interessati, specialmente gli eredi degli aventi diritto all’indennizzo; dall’altro all’altamente probabile collasso del portale su cui si inseriscono le domande, come purtroppo già avvenuto in passato.

Inoltre, riteniamo ancora prematuro il termine previsto per l’operatività della Commissione Tecnica, spostato secondo la bozza al 31 ottobre, ma che a nostro avviso andrebbe prorogata almeno fino al 31 dicembre 2023, o comunque fino alla liquidazione dell’ultimo avente diritto. Non si esclude, infatti, che in relazione alla questione degli eredi dei risparmiatori che hanno presentato l’istanza, possa essere necessario presentare ulteriore documentazione, che quindi richiederebbe tempi di esame più lunghi.

Ci auguriamo, alla luce di queste forti preoccupazioni, che MEF, CNCU e Consap convochino al più presto l’incontro con le Associazioni dei Consumatori riconosciute, che da anni si battono con successo a tutela dei risparmiatori, più volte sollecitato. È necessario e doveroso confrontarsi con chi rappresenta la voce dei risparmiatori e porta avanti le loro istanze.

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Buoni fruttiferi postali: il Tribunale di Roma dichiara inammissibile la class action sui buoni serie Q. Federconsumatori valuta le azioni da intraprendere ritenendo le motivazioni opinabili

È di stamattina la comunicazione dell’ordinanza del Giudice del Tribunale Civile di Roma che, inaspettatamente, ha dichiarato l’inammissibilità della class action presentata dalla Federconsumatori a tutela dei risparmiatori in possesso dei buoni fruttiferi postali della serie Q nei confronti di Poste Italiane.

Una decisione inspiegabile e “irrituale”, che con motivazioni per certi versi discutibili, persino su punti mai messi in discussione nei Tribunali di merito, ha disposto l’inammissibilità dell’azione di classe che mirava al riconoscimento del giusto corrispettivo spettante ai possessori dei buoni.

Sui buoni fruttiferi della serie Q emessi tra il 1 luglio 1986 e il 31 ottobre 1995, già alcuni Tribunali di merito (tra cui il Tribunale di Bergamo con la sentenza n.1390/2020) si erano pronunciati affermando che la capitalizzazione degli interessi che maturano sui buoni fruttiferi postali deve avvenire al lordo della ritenuta fiscale; il Tribunale di Roma , ritenendo inammissibile l’azione di classe intrapresa per carenza dei presupposti della stessa, non ha consentito l’accertamento nel merito della fondatezza delle ragioni dei risparmiatori.

“Esistono fondati motivi, a nostro avviso, per ritenere impugnabile il pronunciamento odierno. – afferma Michele Carrus, Presidente Federconsumatori – In tal senso stiamo valutando con la Consulta Giuridica quali azioni intraprendere. La vicenda non finisce qui: prenderemo in esame ogni strada possibile per ottenere la giusta tutela dei cittadini coinvolti, rimettendo, laddove se ne accerteranno le condizioni, ai Giudici superiori la questione dell’ammissibilità dell’azione intrapresa.”

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