Alluvione: Arera dispone la sospensione, al momento solo per 4 mesi, dei termini di pagamento di bollette e avvisi per luce, gas, acqua e rifiuti. Federconsumatori a disposizione dei cittadini coinvolti per informazioni e assistenza.

Arera ha reso noto ieri che il periodo di sospensione dei termini di pagamento di bollette e avvisi di pagamento di luce, gas, acqua e rifiuti per le popolazioni alluvionate (già deciso con la delibera 216/2023/R/com) sarà di 4 mesi a partire dal 1° maggio 2023.

La sospensione riguarda tutte le utenze e le forniture dei Comuni come individuati dal decreto-legge 61/23 (cd. “decreto alluvione”) che si trovano in parte del territorio dell’Emilia-Romagna (province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini), in alcuni comuni della Provincia di Pesaro e Urbino e in alcuni comuni della Città metropolitana di Firenze.

Nonostante il decreto preveda, un periodo massimo di sospensione di 6 mesi per ora, Arera ha portato la proroga a 4 mesi “estendibili”. L’Autorità rinvia, infatti, ad un generico ed eventuale provvedimento per un’ulteriore estensione della sospensione. Una visione restrittiva dell’iniziale disposizione prevista dal decreto, che riteniamo debba essere estesa anche oltre tali termini, vista l’entità della devastazione che ha colpito quei luoghi.

Riteniamo positiva ed indispensabile, inoltre, la possibilità di rateizzazione degli importi dovuti per le suddette utenze, per un periodo minimo di 12 mesi, senza applicazione di interessi a carico dei clienti e degli utenti.
Per assistenza e informazioni su tali disposizioni invitiamo i cittadini a rivolgersi alle sedi della Federconsumatori, presenti e operative anche nei territori coinvolti dalle recenti alluvioni.

Articolo “Realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione Emilia Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. D.M. 10/08/2020 “ S.M.

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Mascherine FFP2 a 75 centesimi, l’accordo facoltativo tra il Commissario Figliuolo e la associazioni delle farmacie

Crescono le segnalazioni ricevute da Federconsumatori in merito ai forti rincari nei prezzi delle mascherine FFP2, vendute nelle farmacie della nostra Regione. E’ innegabile che sia in corso il tipico meccanismo speculativo ben noto ai consumatori italiani, perché sperimentato nei primi mesi della pandemia, quando le normali mascherine chirurgiche schizzarono anche oltre i 10 euro l’una.
Una speculazione rispetto alla quale Federconsumatori chiese, inascoltata, di verificare se le responsabilità fossero in capo ai produttori, agli intermediari o ai venditori; oppure a tutti questi soggetti. Al netto di qualche indagine sui fatti più clamorosi nessuna risposta è mai stata data a questa domanda.
Ora, con la maggior richiesta dovuta dalle nuove limitazioni introdotte, siamo di fronte a FFP2 vendute a 2 euro l’una, con punte fino a 3 euro. Un prezzo molto distante dai 75 centesimi dell’accordo siglato tra il Commissario per l’emergenza, Figliuolo, e le associazioni Federfarma, Assofarm e Farmacie Riunite. Un accordo rispetto al quale è stata grande l’enfasi dei firmatari, e che è stato presentato nei giorni scorsi omettendo la chiara informazione sulla facoltatività dell’adesione da parte delle Farmacie. Una facoltatività che si sta traducendo ora in una condizione a macchia di leopardo, ma dove prevalgono largamente le macchie nere.
Certo, sul sito di Federfarma viene chiarito che l’adesione delle Farmacie è volontaria, ma non è in questo modo che l’accordo era stato presentato ai cittadini, che oggi, giustamente, protestano. Singolare è poi il mancato coinvolgimento degli Enti Locali nell’accordo, in particolare delle Regioni, cosa che rende ancora più labile il contenuto degli impegni sottoscritti. Che sia stato nullo anche il coinvolgimento delle Associazioni dei consumatori invece, purtroppo, non è una notizia.
Contemporaneamente all’innalzamento dei prezzi le FFP2 sono sempre più di difficile reperimento. Siamo quindi di fronte a speculazioni che non toccano solo le tasche dei cittadini, ma che mettono a rischio la salute pubblica.
Per Federconsumatori non è tollerabile che si ripeta quanto accaduto nel 2020; la risposta non possono essere i “pannicelli caldi”, gli accordi che evocano la buona volontà, ma bisogna andare con decisione verso prezzi imposti, accompagnati da controlli su tutta la filiera, per identificare e sanzionare i comportamenti speculativi. Per il momento invitiamo i cittadini a continuare a segnalare a Federconsumatori le farmacie che non applicano l’accordo sottoscritto dalle loro associazioni.

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Buoni fruttiferi postali: il Tribunale di Roma dichiara inammissibile la class action sui buoni serie Q. Federconsumatori valuta le azioni da intraprendere ritenendo le motivazioni opinabili

È di stamattina la comunicazione dell’ordinanza del Giudice del Tribunale Civile di Roma che, inaspettatamente, ha dichiarato l’inammissibilità della class action presentata dalla Federconsumatori a tutela dei risparmiatori in possesso dei buoni fruttiferi postali della serie Q nei confronti di Poste Italiane.

Una decisione inspiegabile e “irrituale”, che con motivazioni per certi versi discutibili, persino su punti mai messi in discussione nei Tribunali di merito, ha disposto l’inammissibilità dell’azione di classe che mirava al riconoscimento del giusto corrispettivo spettante ai possessori dei buoni.

Sui buoni fruttiferi della serie Q emessi tra il 1 luglio 1986 e il 31 ottobre 1995, già alcuni Tribunali di merito (tra cui il Tribunale di Bergamo con la sentenza n.1390/2020) si erano pronunciati affermando che la capitalizzazione degli interessi che maturano sui buoni fruttiferi postali deve avvenire al lordo della ritenuta fiscale; il Tribunale di Roma , ritenendo inammissibile l’azione di classe intrapresa per carenza dei presupposti della stessa, non ha consentito l’accertamento nel merito della fondatezza delle ragioni dei risparmiatori.

“Esistono fondati motivi, a nostro avviso, per ritenere impugnabile il pronunciamento odierno. – afferma Michele Carrus, Presidente Federconsumatori – In tal senso stiamo valutando con la Consulta Giuridica quali azioni intraprendere. La vicenda non finisce qui: prenderemo in esame ogni strada possibile per ottenere la giusta tutela dei cittadini coinvolti, rimettendo, laddove se ne accerteranno le condizioni, ai Giudici superiori la questione dell’ammissibilità dell’azione intrapresa.”

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Dallo stadio alle discoteche: dall’11 ottobre ecco le nuove capienze previste dal decreto del CdM

Il Consiglio dei Ministri ha varato, nella seduta del 7 ottobre, un nuovo decreto legge che cambia le regole di accesso alle attività culturali, sportive e ricreative dall’11 ottobre. Vediamo insieme quali:

Teatro, cinema e concerti:

In zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, la capienza consentita e’ del 100 per cento di quella massima autorizzata sia all’aperto che al chiuso. Inoltre l’accesso e’ consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

Musei:

Nelle strutture museali e’ stata eliminata la distanza interpersonale di un metro.

 Pubblico a eventi e competizioni sportive

La capienza consentita non puo’ essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 60 per cento al chiuso.

Discoteche 

La capienza nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati non puo’ essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 50 per cento al chiuso. Nei locali al chiuso deve essere garantita la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo dell’aria.

Sanzioni

Il decreto prevede un inasprimento delle sanzioni nel caso in cui non vengano rispettati dai gestori i nuovi limiti percentuali delle presenze rispetto alla capienza delle strutture. All’articolo sulle “disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportive e di discoteche” è infatti previsto che “a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa”, si applichi “la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni

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Bonus terme, quando e come richiederlo?

Dall’8 novembre 2021, tutti i cittadini (senza limiti di isee) potranno richiedere il bonus terme e prenotare i servizi termali di proprio interesse presso uno stabilimento termale accreditato.

Il bonus terme è stato introdotto dal Ministero dello Sviluppo economico e da Invitalia come misura che mira a sostenere il settore dei servizi termali, un settore particolarmente colpito dall’emergenza Covid; le risorse messe a disposizione per la misura sono pari a 53 milioni di euro e coinvolgeranno quindi circa 250 mila persone

Cos’è

Il bonus terme è un incentivo introdotto dal Ministero dello sviluppo economico e da Invitalia per l’acquisto di servizi termali

Ai fini dell’ammissibilità al beneficio, i servizi termali non devono essere già a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di altri enti pubblici

Il Bonus non è cedibile a terzi, né a titolo gratuito né in cambio di un corrispettivo in denaro. Il buono non costituisce reddito imponibile dell’utente e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente – ISEE.

A chi si rivolge

L’incentivo per l’acquisto di servizi termali è rivolto a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, senza limiti di ISEE e senza limiti legati al nucleo familiare.

Ciascun cittadino potrà usufruire di un solo bonus, per un solo acquisto, fino a un massimo di 200,00 euro.

Come funziona

Il Bonus consisterà in uno sconto del 100% sul prezzo d’acquisto dei servizi termali prescelti, fino ad un importo massimo di 200 euro. L’incentivo sarà disponibile a partire dalla pubblicazione dell’avviso di apertura delle prenotazioni, che sarà pubblicato sui siti del Ministero e di Invitalia, fino all’esaurimento delle risorse stanziate.

  • Il cittadino interessato dovrà prenotare i servizi termali presso uno stabilimento termale accreditato di sua scelta.

  • L’elenco degli stabilimenti termali accreditati sarà pubblicato sui siti internet del Ministero e di Invitalia.

  • La prenotazione dovrà essere effettuata presso lo stabilimento termale prescelto, che provvederà a rilasciare l’attestato di prenotazione (l’enco degli stabilimenti accreditati sarà pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico e esul sito di invitalia)

  • La prenotazione avrà un termine di validità di 60 giorni dalla sua emissione; i servizi prenotati dovranno essere usufruiti entro tale termine.

  • L’ente termale presso il quale il cittadino ha fruito i servizi termali provvederà a richiedere a Invitalia, mediante apposita piattaforma informatica, il rimborso del valore del buono utilizzato dal cittadino.

  • Ai fini della fruizione del bonus si precisa che per “servizi termali” si intendono le prestazione termali incluse quelle di wellness e beauty erogate da un istituto termale accreditato.

Che caratteristice deve avere lo stabilimento termale accreditato

Il soggetto accreditato è colui che opera nel settore termale e delle acque minerali curative;

è iscritto nel Registro delle imprese con codice Ateco 2007 96.04.20 “Stabilimenti termali”;
si è pre-registrato alla piattaforma on line che verrà aperta da Invitalia il prossimo 28 ottobre.

S.M. 

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Netflix, dal 2 ottobre prezzi più alti per i piani Standard e Premium

Dal 2 ottobre Netflix ha aumentato i prezzi dei suoi abbonamenti. Per i nuovi clienti i rincari riguarderanno, in particolare, due piani: il piano Standard (con visione su 2 schermi contemporaneamente) passa da 11,99 euro a 12,99 euro e quello Premium (con visione su 4 schermi) da 15,99 euro a 17,99 euro. Rimane invece invariato, a 7,99 euro, il piano Base, ossia quello che consente la visione su un solo schermo.

L’aumento dei prezzi riguarderà anche chi già usufruisce della piattaforma. I vecchi clienti inizieranno a ricevere una notifica dal 9 ottobre tramite e-mail e anche all’interno della app, 30 giorni prima 

L’ obiettivo principale – puntualizza un portavoce Netflix – è offrire un’esperienza di intrattenimento che superi le aspettative dei nostri abbonati. Stiamo aggiornando i nostri prezzi per riflettere i miglioramenti che apportiamo al nostro catalogo di film e di show e alla qualità del nostro servizio e, cosa ancora più importante, per continuare a dare più opzioni e portare valore ai nostri abbonati. Proponiamo diversi piani di abbonamento affinché ciascuno possa trovare l’opzione più soddisfacente per le proprie esigenze».

Per la piattaforma di streaming più amata si tratta del terzo aumento da quando è sbarcata sul mercato italiano nel 2015. Il primo rialzo è del 2017 e il secondo è datato giugno 2019. In entrambi i casi non è stata rivista al rialzo la tariffa base, da 7,99 euro al mese (contenuti visibili su uno schermo per volta e senza alta definizione).

S.M.

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La musica si riorganizza e prova a ripartire

Dopo mesi di annullamenti e tour cancellati, recentemente è stato annunciato che i concerti potranno riprendere finalmente dal vivo. Mascherine, gel disinfettante e distanziamento saranno ancora obbligatori e, nel caso dei concerti, sarà prevista una capienza limitata.

Si può procedere in due modi diversi, a seconda che il concerto sia stato posticipato o cancellato. Se il concerto è stato cancellato definitivamente, senza alcuna possibilità di riprogrammazione futura, il costo del biglietto deve essere restituito da parte dell’ente organizzatore. Invece, se l’evento è stato semplicemente annullato e quindi rinviato a data da destinarsi, non è possibile richiedere la restituzione della somma pagata. È necessario richiedere all’ente organizzatore l’erogazione di un voucher, ovvero un buono dello stesso valore della cifra pagata per l’evento rinviato con il quale procedere all’acquisto di un nuovo biglietto. Il voucher ha una durata di 36 mesi dalla data di emissione. Dunque, per poter ricevere il rimborso della somma versata, bisognerà aspettare la scadenza del voucher in questione, ovvero 3 anni.

Per uleriori informazioni o per segnalare eventuali scorrettezze, puoi rivolgerti alla sede Federconsumatori più vicina a te

S.M.

Foto di Pexels da Pixabay

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BONUS TV: passaggio agevolato alla nuova tecnologia televisiva

Nei prossimi mesi la tecnologia televisiva sarà progressivamente innovata. Dal 1 settembre 2021, migliorerà la definizione delle immagini, con l’abbandono della codifica MPEG2 a favore della MPEG4; i televisori che ad oggi non permettono di visualizzare i canali in alta definizione (HD) diventeranno obsoleti.

Tra settembre 2021 e giugno 2022 i canali saranno riposizionati sulle diverse frequenze, seguendo un calendario prestabilito: entro il 31 dicembre 2021 Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e le province di Trento e di Bolzano; tra 1 gennaio 2022 e 31 marzo 2022 Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Sardegna; tra 1 aprile 2022 e 31 giugno 2022 Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise, Marche. Sarà sufficiente risintonizzare il proprio televisore, un’operazione che si avvia semplicemente con il telecomando n pochi passaggi.

Il mese di giugno 2022 segnerà il traguardo della transizione ai nuovi standard televisivi: DVB-T2 ed HEVC. Entro tale data sarebbe opportuno verificare se il proprio televisore è adatto alla ricezione del nuovo segnale, altrimenti acquistare un decoder o un nuovo apparecchio.

Per eseguire tale verifica, è sufficiente sintonizzarsi sui cosiddetti canali “test”, canale 100 per RAI e canale 200 per Mediaset: se si visualizza la scritta “,”Test HEVC Main10” il televisore è adatto al progresso di standard. Altrimenti, una volta ripetuta la prova dopo aver risintonizzato il televisore a scanso di equivoci, è il caso di attivarsi per un adeguamento, ed eventualmente per ottenere le previste agevolazioni (un test rapido è disponibile anche su questo sito).

Già alla fine del 2019, e fino al 2022, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) aveva previsto un bonus del valore massimo di 50€ per l’acquisto di un nuovo televisore che supporti lo standard DVB-T2 o di un decoder per adeguare l’apparecchio già posseduto. L’accesso a questo bonus, tuttavia, è limitato ai nuclei con ISEE fino a 20’000€. Per usufruirne è necessario scaricare dal sito del MISE un apposito modulo di autocertificazione, da presentare al negoziante presso cui si acquista il televisore o il decoder. Il negoziante inserirà il codice fiscale dell’acquirente ed i dati identificativi del prodotto sul sito dell’Agenzia delle Entrate, per recuperare lo sconto applicato sotto forma di credito d’imposta.

La recente novità, contenuta nel Decreto Sostegni, è l’introduzione di un ulteriore bonus TV, denominato bonus “rottamazione TV” per differenziarlo dal precedente, di maggior valore, indipendente dal reddito, eventualmente cumulabile.

I requisiti per poterne beneficiare sono: la rottamazione di un televisore acquistato prima del 22 dicembre del 2018; la regolarità del pagamento del canone RAI (o dell’esenzione per chi ne beneficiasse); l’acquisto di uno dei modelli di televisore previsti dal MISE (l’elenco è consultabile su questo sito).

Il bonus consiste in uno sconto del 20% sul prezzo del nuovo televisore (IVA inclusa) fino ad un massimo di 100€. Si può ottenere lo sconto portando l’apparecchio da rottamare al negozio di acquisto del nuovo televisore oppure in una discarica autorizzata, dove la rottamazione sarà attestata mediante compilazione di un apposito modulo. Ogni utente, identificato con codice fiscale, può usufruire una solo volta del bonus.

Se la disponibilità del recente bonus TV è programmata fino al 31 dicembre 2022, la somma stanziata (250 milioni) potrebbe essere insufficiente per soddisfare tutte le richieste, che, peraltro, ancora non possono essere presentate. Si attende, infatti, la pubblicazione del decreto attuativo dedicato; il bonus sarà a tutti gli effetti disponibile solo trascorsi 14 giorni dalla pubblicazione in G.U., mentre chi si occupa della vendita e dello smaltimento degli apparecchi si organizza e l’Agenzia delle Entrate predispone la piattaforma online per le verifiche. AIRES ed altre associazioni di categoria hanno chiesto un incontro urgente all’Agenzia delle Entrate per definire gli ultimi dettagli.

Ulteriori informazioni sono disponibili ed aggiornate, sul sito dedicato del MISE.

Foto di Alexander Antropov da Pixabay 

E.A.

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Prevenzione, cura e riabilitazione: le linee guida del gioco d’azzardo patologico

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato nei giorni scorsi il decreto che adotta le “Linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d’azzardo patologico” che sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Il Decreto prevede che le Regioni possano attuare le disposizioni “favorendo l’integrazione tra i servizi pubblici e le strutture private accreditate, gli enti del Terzo settore e le associazioni di auto-aiuto della rete territoriale locale”. Sempre il Ministro Speranza fa affermato che “La ludopatia è una dipendenza pericolosa che colpisce anche i più giovani. Il primo passo è riconoscerla ma poi è necessario intervenire”.

L’Istituto Superiore di Sanità stima che, in Italia, l’azzardo coinvolga una popolazione di circa 5,2 milioni ‘abitudinari’, di questi circa 1,2 milioni sono considerati problematici.

Come tutte le attività anche il gioco d’azzardo ha subito un duro colpo a causa della pandemia; sono infatti crollate le scommesse di sale slot e bingo di quasi il 50% sia a livello nazionale che in Emilia Romagna. Questo ha significato un risparmio per i cittadini dell’Emilia Romagna di oltre 550 milioni di euro corrispondenti 150 euro pro capite per cittadino.

Alla chiusura della sale dedicate al gioco fisico non è però corrisposto, contrariamente alla aspettative, un aumento del gioco online che è cresciuto meno degli anni precedenti. Questo significa che con un contenimento delle possibilità di gioco si ha una riduzione di un fenomeno che crea tante problematiche a tante persone e famiglie.

Ogni mese sono centinaia le telefonate ricevute dal Telefono Verde Nazionale per le problematiche legate al Gioco d’Azzardo (TVNGA) – 800 558822 – dell’Istituto Superiore di Sanità. Ma qualcosa è cambiato, infatti se prima della pandemia chiamavano al 50% giocatori e famigliari, durante il lockdown quasi tutte le chiamate sono arrivate da giocatori che chiedevano sostegno, perché stare a casa in una situazione di “reclusione” aveva evidenziato la dipendenza e le crisi di astinenza ma anche le difficoltà di tipo economico.

Mai sottovalutare i problemi derivanti dal gioco d’azzardo. Il Disturbo da gioco d’azzardo (DGA), è una vera e propria patologia che produce effetti sulle relazioni sociali o sulla salute seriamente invalidanti. Può assumere la connotazione di un vero e proprio disturbo psichiatrico ed è una dipendenza patologica.

P.B.

Foto di stokpic da Pixabay 

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Estate, viaggi, vacanze e coinquilini a 4 zampe: diritti dei nostri amici animali e doveri di chi ha la fortuna di vivere con loro

L’estate sta arrivando e per il secondo anno le mete nazionali saranno preferite rispetto ai viaggi all’estero anche a causa della pandemia. Questo ha aumentato notevolmente il numero dei consumatori viaggiatori che, restando entro i confini nazionali, sceglieranno di portare in vacanza il loro animale domestico.

Ma quali sono regole,  limiti e attenzioni quando  si viaggia con tutta la famiglia (compresa quella con la coda)?
I diritti del nostro “coinquilino” a 4 zampe durante un viaggio o una vacanza cambiano a seconda di dove ci troviamo e da dove vogliamo andare. Vediamo quindi quali sono tutte le cose che dobbiamo sapere per fare tutto al meglio, nel nostro interesse e anche per i nostri amici. Le norme dell’UE agevolano i viaggi in un altro paese dell’UE (in questo caso i 27 paesi dell’UE + la Norvegia) con il tuo cane, gatto o furetto. Tali norme riguardano anche i viaggi verso l’UE da un paese o un territorio al di fuori dell’UE. Queste norme si applicano ai viaggi privati con animali da compagnia che non comportano un cambiamento di proprietà o una vendita. La prima domanda che dobbiamo porci se ci apprestiamo ad un viaggio con i nostri amici animali è: servono dei documenti e delle specifiche condizioni sanitarie? La risposta è sì, vediamo insieme quali.

Il Passaporto europeo per animali da compagnia è un documento basato su un modello standard dell’UE ed è essenziale per gli spostamenti tra i paesi dell’UE. Contiene una descrizione e i dettagli relativi all’animale da compagnia, compreso il suo codice microchip o tatuaggio, il codice relativo alla vaccinazione antirabbica nonché gli estremi del proprietario e del veterinario che ha rilasciato il passaporto.

E’ fondamentale sottolineare che la vaccinazione antirabbica NON è più obbligatoria in Italia ma è indispensabile per il rilascio del passaporto dell’animale  e spostarsi all’estero. Così come indispensabile è informarsi dal proprio veterinario di fiducia per capire tempi e modi di somministrazione di tale vaccino al nostro animale. Il passaporto europeo per animali da compagnia (per il tuo cane, gatto o furetto) può essere rilasciato da veterinari autorizzati dalle autorità competenti.

Un passaporto per animali da compagnia è valido per tutta la vita, a condizione che la vaccinazione contro la rabbia sia valida. Il Certificato sanitario per animali dell’UE è un altro tipo di documento, che contiene informazioni specifiche sul tuo animale (identità, salute, vaccinazione antirabbica) e si basa su un modello standard dell’UE.

Se viaggi da un paese o da un territorio extra UE, il tuo animale da compagnia deve essere dotato di un certificato sanitario dell’UE rilasciato da un veterinario ufficiale, appartenente al servizio veterinario pubblico del paese di partenza, non più di 10 giorni prima dell’arrivo dell’animale da compagnia nell’UE.

Il certificato è valido per i viaggi tra paesi dell’UE per 4 mesi a decorrere da tale data o fino alla scadenza della vaccinazione antirabbica. In aggiunta, occorre compilare e allegare al certificato sanitario del tuo animale da compagnia una dichiarazione scritta attestante che il viaggio dell’animale non è dovuto a motivi commerciali. Tale dichiarazione è richiesta anche se il tuo animale da compagnia viaggia sotto la responsabilità di una persona da te autorizzata. In questo caso, il tuo animale deve essere ricongiunto con te entro 5 giorni dal tuo trasferimento.

Animali da compagnia che viaggiano senza il loro proprietario

Di norma, gli animali da compagnia devono viaggiare con i proprietari; tuttavia, puoi autorizzare per iscritto un’altra persona ad accompagnare il tuo animale da compagnia in tua vece (cfr. modello dichiarazione scritta qui sopra). In tal caso devi però riunirti con il tuo animale da compagnia entro 5 giorni dal suo trasferimento. Se il tuo animale da compagnia viaggia senza accompagnatore, dovrà rispettare le norme di polizia sanitaria applicabili all’importazione o al commercio di cani, gatti o furetti nell’UE.

Esplorato nel dettaglio l’aspetto documentale per spostarsi in Europa vediamo invece cosa è indispensabile avere se ci muoviamo entro i confini nazionali.

In Italia, dal 2005 il proprietario di un cane “ha l’obbligo di identificarlo con microchip e iscriverlo all’anagrafe canina”. In vacanza occorre portare il libretto sanitario dell’animale domestico. Per i cani é obbligatoria nel libretto l’indicazione del numero identificativo del microchip. Il cane in vacanza deve essere in regola con le vaccinazioni previste dalla normativa italiana. In vacanza l’adempimento a tali obblighi può essere oggetto di controllo anche da parte delle strutture ricettive.

Attualmente in Italia sono obbligatori quattro vaccini per i cani: parvovirosi, cimurro, epatite, leptospirosi.

Alcune strutture ricettive richiedono anche il certificato di buona salute e di avvenuta profilassi da parassiti interni ed esterni. La richiesta è giustificata dall’obbligo anche per l’albergatore di tutelare la salute degli altri ospiti, umani o animali.

Se decidiamo di affrontare un viaggio che prevede un treno, o aereo o autobus è bene sapere che il mezzo pubblico non può vietare il trasporto del nostro amico, noi ovviamente dovremo munirci di un biglietto a testa e in alcuni casi (se richiesto dal vettore) di una museruola o trasportino. Sono esclusi dal pagamento o eventuali divieti i cani per non vedenti o per soccorso pubblico. E’ bene ricordare che possono esserci orari in cui, per sovraffollamento, non è possibile portare con sé animali domestici (soprattutto servizi di trasporto urbano).

Allo stesso modo possono variare le condizioni di trasporto di animali per i taxi. Si consiglia, quindi, alla prenotazione, di precisare alla compagnia di taxi  la presenza di un animale.

Fondamentale, pertanto, verificare le condizioni generali di trasporto del vettore o compagnia di viaggio (aerea, di navigazione, ferroviaria). Le condizioni di trasporto sono parte del contratto di trasporto, pena l’inadempimento del passeggero ed il rischio di sanzioni pecuniarie. Ora molte compagnie aeree consentono la compagnia del cane in vacanza anche in cabina. Certamente il viaggio in aereo sarà più piacevole e sereno per tutti!

La normativa generale e speciale prevede che, come in albergo, anche sul mezzo pubblico il nostro amico non debba arrecare disturbo (oggettivo!) agli altri passeggeri. Se siamo viaggiatori on the road invece l’art. 169 C.d.s. , a garanzia della guida sicura, prevede al sesto comma “… è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida.”

È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo. Il cane non deve essere lasciato incustodito in macchina, tanto in estate quanto in inverno. La Corte di Cassazione ha condannato ai sensi dell’art. 727 c.p. i proprietari di un beagle che era rimasto per troppo tempo solo in macchina. Durante il viaggio, se lungo, proprio per evitare danni alla sua salute, il cane deve poter bere e passeggiare, 

Prima di scegliere la nostra destinazione di viaggio dovremo visionare i regolamenti della struttura di destinazione. La clausola “Animali ammessi”, con distinzione semmai “di piccola taglia” è la prima verifica sulla struttura recettiva. Alberghi, campeggi, appartamenti o case vacanze possono legittimamente rifiutare l’ospitalità agli animali domestici. È un diritto insindacabile dell’esercente porre tale limitazione all’ospitalità. Con il cane in vacanza, quindi, la destinazione deve essere una struttura ricettiva in cui sono ammessi animali della taglia del nostro amico.

E se i nostri animali restano in città? 

Se proprio non possiamo portare con noi il nostro amico una possibilità è ricorrere alle pensioni per animali per la custodia e cura dell’animale che resta in città.

Anche qui la normativa prevede che la struttura abbia degli specifici requisiti, in primis le autorizzazioni sanitarie. La normativa nazionale e locale è a tutela degli animali, ma anche della salute collettiva. Il nostro cane dovrà soggiornare in un box di almeno 4 mq con un’area coperta per la cuccia, dotato di sistema automatico di abbeveraggio. Allo stesso modo ogni struttura deve avere uno spazio al chiuso ed uno all’aperto per il gioco e la passeggiata.

Sempre più diffusa, in alternativa, la figura del dogsitter, persona che si prende cura del nostro amico presso il proprio domicilio. Il dogsitter è responsabile, in solido con il proprietario, per i danni arrecati a terzi dall’animale affidatogli.

Sempre più diffusi i corsi professionali di tecnico dogsitter, anche riconosciuti dalla competente Federazione Italiana Sport Cinofili. I corsi forniscono le competenze per la professione di dogsitter, dogwalker, dog-daycare. Pensione o dogsitter che sia, l’animale deve essere custodito con diligenza. L’affidatario è responsabile nei confronti del proprietario della cura e del benessere dell’animale. Il proprietario deve essere informato di ogni problema di salute del proprio animale.

La Suprema Corte ha stabilito che il custode dell’animale è responsabile anche del suo stato psicologico; corre obbligo di informazione anche della depressione da nostalgia. Il custode dell’animale il cui proprietario sia in vacanza è responsabile anche ai sensi dell’art. 1766 Codice Civile per i danni subiti dall’animale stesso. Senza escludere eventuali responsabilità penali.

Veniamo ora alle note dolenti: ci sono ancora persone che abbandonano i propri animali. Questo triste fenomeno soprattutto estivo non è solo una violazione di leggi etiche e morali, ma è un vero e proprio REATO! 

L’art. 727 del codice penale così recita “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.” 

La Corte di Cassazione ha ritenuto che rientri nella fattispecie dell’abbandono dell’animale domestico anche una condotta di trascuratezza, disinteresse e mancanza di attenzione. Il codice penale, inoltre, punisce anche chi detiene animali domestici in condizioni che contrastino con la natura e generino sofferenze. È stata la legge 189/2004 a introdurre i delitti contro il sentimento per gli animali, a tutela degli stessi amici a quattro zampe, prima ancora che degli amanti degli animali. È stato così introdotto il reato di delitto di uccisione di animali (articolo 544 bis) per cui “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni”. 

Ribadiamo quindi che l’abbandono, il maltrattamento e l’uccisione di animali oltre che gesti incivili, sono reati. 

L.L. per Federconsumatori Reggio Emilia.

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