Euribor manipolato. Inizia l’attività di informazione, controllo e reclamo per i mutui e i finanziamenti in essere fra settembre 2005 e maggio 2008

Potenzialmente sono centinaia di migliaia le famiglie ed i cittadini emiliano romagnoli che avendo in essere un mutuo o un finanziamento fra settembre 2005 e maggio 2008, potrebbero scoprire che il tasso variabile di interesse applicato, basato sull’Euribor, è manipolato, causando loro costi maggiori di cui oggi attraverso una azione di controllo e reclamo è possibile richiedere la restituzione.

Ma cominciamo dal principio.

L’Antitrust europea con sentenze del 2013 e 2016 ha inflitto 1,53 mld € di sanzioni a quattro banche, di cui nessuna italiana, ritenendo che i tassi da loro applicati fossero stati oggetto di un accordo, manipolando così gli effetti della concorrenza.

Seppure in Italia nessuna banca sia stata direttamente coinvolta, si è ritenuto che gli effetti dell’accordo fra le banche europee abbiano influito anche sui mutui e prestiti nel nostro paese. In questo senso l’ordinanza della Corte di Cassazione del dicembre 2023, potrebbe così aprire le porte alla restituzione ai clienti di banche e finanziarie di una parte degli interessi su mutui, finanziamenti e leasing indicizzati al tasso Euribor, attivi fra il 2005 e il 2008. Difatti, secondo la Cassazione, il tasso applicato al finanziamento, che fosse stato definito sulla base di Euribor manipolato è nullo anche se la banca con cui abbiamo stipulato il contratto, non ha partecipato all’intesa lesiva della concorrenza.

Chi è potenzialmente coinvolto?

Tutti coloro, cittadini, famiglie ed imprese che hanno sottoscritto contratti fra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, ma anche tutti quelli che erano già titolari di mutui a tasso variabile, finanziamenti e leasing.

Si può facilmente dedurre quindi che il numero di soggetti interessati, sia eccezionale.

Mancano però ancora dei chiarimenti.

Come spesso accade, nonostante l’ordinanza della Cassazione sia di portata molto rilevante, è necessario che vengano chiarite molteplici questioni. Prima fra tutte, come deve avvenire il calcolo della differenza fra il tasso applicato e quello corretto.

Cosa fare ora?

Federconsumatori su tutto il territorio regionale si sta attivando in queste settimane, mettendo a disposizione dei cittadini sportelli di informazione e consulenza ed organizzando incontri pubblici per fornire indicazioni in merito alla portata del problema e per chiarire loro come procedere per avanzare le richieste alla Banca di riferimento. Ovviamente, come sempre, ci auguriamo che con le Banche e le Finanziarie si possa instaurare un percorso di dialogo e di confronto orientato alla soluzione dei problemi evitando cause legali. Se ciò non fosse possibile i cittadini dovranno fare una attenta verifica dei costi da sostenere, rapportati a quanto deve essere loro restituito.

Va marcatamente sottolineato che si tratta di una vicenda da non sottovalutare, in quanto le cifre in ballo possono essere rilevanti ed essa si dipana in una fase di risultati economici molto positivi per le banche, con aumenti dei tassi di interesse applicati che hanno pregiudicato l’equilibrio economico delle famiglie.

Procederemo quindi all’invio a banche e finanziarie di un reclamo – che vale come interruzione della preiscrizione decennale – con la richiesta di ricalcolo delle rate del mutuo o del finanziamento comprese tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008.

Condizioni per avviare la verifica per il risarcimento:

  1. il mutuo, finanziamento o leasing deve essere indicizzato al tasso EURIBOR;
  2. il mutuo, finanziamento o leasing a tasso variabile deve essere stato acceso prima o durante il periodo 29 settembre 2005 – 30 maggio 2008;
  3. non devono essere trascorsi più di 10 anni dal pagamento dell’ultima rata.

Realizzato/acquistato nell’ambito del Programma della Regione Emilia-Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi del D.M.6maggio 2022

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FIR: insufficienti le modifiche apportate, impensabili i termini previsti per comunicare la modifica dell’IBAN. Ci batteremo affinché anche l’ultimo risparmiatore avente diritto ottenga il dovuto indennizzo

Sono stati approvati in data 22 giugno gli emendamenti alla legge n. 145/2018 istitutiva del FIR e ss.mm. contenuti nella legge di conversione del Dl 1151 “Enti Locali”, che dovranno essere ora ratificati dal Senato.

Modifiche che presentano numerose criticità e carenze. Siamo convinti, infatti, che tali novità non siano ancora sufficienti a tutelare efficacemente i risparmiatori, ma ci vorrebbe ben altro:
• Bisogna far rientrare nella procedura ordinaria per ottenere l’indennizzo quei cittadini che hanno, incolpevolmente, commesso degli errori nella dichiarazione relativa al possesso dei requisiti reddituali e/o patrimoniali richiesti per l’accesso alla procedura;
• Deve essere riconosciuto il diritto all’indennizzo a chi è stato escluso a causa di un errore dell’Agenzia delle Entrate, che ha in maniera inesatta calcolato il patrimonio mobiliare con riferimento al nucleo familiare e non considerando, invece, la situazione patrimoniale del singolo;
• Deve essere riconosciuto integralmente l’indennizzo: sono numerosi, infatti, i risparmiatori che si son visti liquidare importi inferiori a quanto dovuto, senza aver ricevuto, da parte della Commissione Tecnica di Consap, l’indicazione del calcolo effettuato, nonostante lo avessero più volte richiesto;
• L’indennizzo deve giungere in tempi congrui: ci sono ancora risparmiatori in attesa della liquidazione degli importi dovuti, seppure nell’area riservata del portale dedicato sia indicato, da molto tempo, lo stato della pratica “in liquidazione”.
Inoltre, è impensabile porre come termine ultimo per comunicare la modifica dell’IBAN a cui recapitare gli indennizzi al 31 luglio 2023, in piena estate, senza una attenta e capillare informazione e, nella migliore delle ipotesi, con circa un mese di preavviso. Questo rischia di portare, da un lato, a una mancata informazione ai cittadini interessati, specialmente gli eredi degli aventi diritto all’indennizzo; dall’altro all’altamente probabile collasso del portale su cui si inseriscono le domande, come purtroppo già avvenuto in passato.

Inoltre, riteniamo ancora prematuro il termine previsto per l’operatività della Commissione Tecnica, spostato secondo la bozza al 31 ottobre, ma che a nostro avviso andrebbe prorogata almeno fino al 31 dicembre 2023, o comunque fino alla liquidazione dell’ultimo avente diritto. Non si esclude, infatti, che in relazione alla questione degli eredi dei risparmiatori che hanno presentato l’istanza, possa essere necessario presentare ulteriore documentazione, che quindi richiederebbe tempi di esame più lunghi.

Ci auguriamo, alla luce di queste forti preoccupazioni, che MEF, CNCU e Consap convochino al più presto l’incontro con le Associazioni dei Consumatori riconosciute, che da anni si battono con successo a tutela dei risparmiatori, più volte sollecitato. È necessario e doveroso confrontarsi con chi rappresenta la voce dei risparmiatori e porta avanti le loro istanze.

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Buoni fruttiferi postali: il Tribunale di Roma dichiara inammissibile la class action sui buoni serie Q. Federconsumatori valuta le azioni da intraprendere ritenendo le motivazioni opinabili

È di stamattina la comunicazione dell’ordinanza del Giudice del Tribunale Civile di Roma che, inaspettatamente, ha dichiarato l’inammissibilità della class action presentata dalla Federconsumatori a tutela dei risparmiatori in possesso dei buoni fruttiferi postali della serie Q nei confronti di Poste Italiane.

Una decisione inspiegabile e “irrituale”, che con motivazioni per certi versi discutibili, persino su punti mai messi in discussione nei Tribunali di merito, ha disposto l’inammissibilità dell’azione di classe che mirava al riconoscimento del giusto corrispettivo spettante ai possessori dei buoni.

Sui buoni fruttiferi della serie Q emessi tra il 1 luglio 1986 e il 31 ottobre 1995, già alcuni Tribunali di merito (tra cui il Tribunale di Bergamo con la sentenza n.1390/2020) si erano pronunciati affermando che la capitalizzazione degli interessi che maturano sui buoni fruttiferi postali deve avvenire al lordo della ritenuta fiscale; il Tribunale di Roma , ritenendo inammissibile l’azione di classe intrapresa per carenza dei presupposti della stessa, non ha consentito l’accertamento nel merito della fondatezza delle ragioni dei risparmiatori.

“Esistono fondati motivi, a nostro avviso, per ritenere impugnabile il pronunciamento odierno. – afferma Michele Carrus, Presidente Federconsumatori – In tal senso stiamo valutando con la Consulta Giuridica quali azioni intraprendere. La vicenda non finisce qui: prenderemo in esame ogni strada possibile per ottenere la giusta tutela dei cittadini coinvolti, rimettendo, laddove se ne accerteranno le condizioni, ai Giudici superiori la questione dell’ammissibilità dell’azione intrapresa.”

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